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Deroga al limite di mille Euro per gli incassi in contanti
Dal 26 luglio 2012, è disponibile una nuova versione del software da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli incassi in contanti di importo pari o superiore ai mille Euro, per i quali si beneficia della deroga relativa ai pagamenti ricevuti dai commercianti al minuto e dalle agenzie di viaggio e turismo dai turisti stranieri, provenienti da Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo, residenti fuori del territorio italiano.
La versione precedente del programma informatico consentiva di comunicare un solo conto corrente sul quale venivano versati gli incassi. L’aggiornamento del software viene incontro alle esigenze degli operatori interessati dalla deroga che hanno più conti correnti sui quali fanno confluire gli incassi.
Con la nuova versione del programma, infatti, il cedente del bene o il prestatore del servizio beneficiario della deroga potrà trasmettere tante comunicazioni quanti sono i conti correnti che utilizza. Al momento della presentazione di una nuova comunicazione, dovrà essere barrata la casella “Utilizzo di più conti correnti per il versamento del contante” e dovrà essere assegnato a ciascun conto un numero progressivo.
Nella Risoluzione n. 80 del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo all’annotazione dei documenti riepilogativi delle fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale è inferiore a 300 Euro. In particolare, il quesito posto all’Agenzia, da uno studio professionale (che ha optato per il regime di contabilità semplificata), riguarda la compatibilità dell’annotazione in questione, effettuata nei registri Iva, con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti, ai fini della determinazione del reddito professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la registrazione semplificata delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 Euro possa essere utilizzata anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva.
Nella Risoluzione è stato, altresì, precisato che, per motivi di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi soltanto qualora le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel medesimo documento, siano state tutte saldate. La data associata al documento riepilogativo potrà essere quella dell’ultimo incasso e/o pagamento.
Pertanto, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a 300 Euro, dovranno essere annotate separatamente se non ancora saldate al momento della redazione e della registrazione del documento riepilogativo.
Nella Risoluzione è stato, infine, ricordato che le singole fatture dovranno comunque essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, per consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di controllo.
Fatture di importo inferiore a trecento Euro:
anche gli incassi ed i pagamenti possono essere annotati nei registri Iva mediante il documento riepilogativo.
Nella Risoluzione n. 80 del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo all’annotazione dei documenti riepilogativi delle fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale è inferiore a 300 Euro. In particolare, il quesito posto all’Agenzia, da uno studio professionale (che ha optato per il regime di contabilità semplificata), riguarda la compatibilità dell’annotazione in questione, effettuata nei registri Iva, con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti, ai fini della determinazione del reddito professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la registrazione semplificata delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 Euro possa essere utilizzata anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva.
Nella Risoluzione è stato, altresì, precisato che, per motivi di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi soltanto qualora le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel medesimo documento, siano state tutte saldate. La data associata al documento riepilogativo potrà essere quella dell’ultimo incasso e/o pagamento.
Pertanto, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a 300 Euro, dovranno essere annotate separatamente se non ancora saldate al momento della redazione e della registrazione del documento riepilogativo.
Nella Risoluzione è stato, infine, ricordato che le singole fatture dovranno comunque essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, per consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di controllo.