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Per ottenere il risarcimento per danno morale derivante da “vacanza rovinata” è sufficiente dimostrare, da parte del consumer, l’inadempimento del tour operator agli impegni assunti nel pacchetto turistico.
È quanto disposto dalla Corte di Cassazione con una sentenza datata 11 maggio 2012. Il concetto di “vacanza rovinata”, infatti, viene tradotto come lesione dell’interesse del turista al pieno godimento del viaggio.
La Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi da una coppia di coniugi che aveva fatto causa a un tour operator chiedendo la condanna in solido dei danni subiti per servizi non goduti e per le somme spese durante il viaggio stesso, compreso il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, appunto.
Il giudice di pace di Roma aveva condannato il t.o. al pagamento di 738 euro, oltre alle spese processuali. L’operatore condannato proponeva ricorso principale, mentre i due coniugi presentavano l’appello incidentale: questa volta il Tribunale di Roma condannava in solido la srl organizzatrice e il tour operator al pagamento di 697 euro (oltre accessori).
I giudici della Cassazione, ritenendo sufficiente la prova fornita dai due coniugi dell’inadempimento dell’operatore turistico, hanno accolto la richiesta di risarcimento sia del danno morale sia di quello patrimoniale. La motivazione della sentenza recita che non poter godere della vacanza si configura come un danno strettamente legato all’inesatta o al mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita del pacchetto turistico, e questo attribuisce al consumatore il potere di chiedere il risarcimento nei confronti dei soggetti contrattualmente obbligati: il venditore e l’organizzatore del viaggio.
In pratica, il non poter godere della finalità di svago si caratterizza in un vizio funzionale determinante l’estinzione del rapporto obbligatorio. Per il turista che abbia subìto un disagio psicologico dall’annullamento del pacchetto turistico, non è dunque necessario provare anche questo suo stato d’animo interiore.
La Cassazione ha sostenuto che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali” al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche, e che “tutti gli ordinamenti moderni riconoscono un’importanza sempre maggiore alle vacanze”.