SAREMO NELLA TUA CITTA'
Tassa di soggiorno, turismo a rischio
Con la recente legge sul federalismo fiscale è stata data facoltà ai comuni, presenti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di applicare una tassa di soggiorno o tassa di scopo, che va dai 50 centesimi ai 5 euro a notte, a carico di chi alloggia fuori dalla propria città di residenza e dei turisti stranieri. Ogni Comune delibera autonomamente sull’ammontare del contributo, le esenzioni e il periodo di applicazione nel proprio territorio.
La tassa dovrebbe essere pagata all’interno delle strutture ricettive: alberghi, villaggi turistici, agriturismi, affittacamere, ostelli, campeggi; gli introiti andranno nelle casse dei Comuni di appartenenza, i quali dovrebbero destinarli a finanziare interventi in materia di turismo e recupero di beni culturali e ambientali. Sono troppi, però, i Comuni che non utilizzeranno gli introiti della tassa di soggiorno per finalità turistiche. Ci sono comuni, infatti, che propongono di destinare l’imposta alla creazione di nuovi enti, altri pensano alle spese correnti, ai costi di gestione dell’Amministrazione stessa e al ripianamento del bilancio.
Italo, a Firenze e Napoli con il biglietto del treno si viaggia anche in città
Con il biglietto del treno si viaggia anche in città, su tutti i mezzi di trasporto, sia tram che bus, funicolari e metro e senza costi aggiuntivi. Sono due accordi innovativi tra NTV e le aziende di trasporto urbano, la fiorentina Ataf e la partenopea Unico Campania, sviluppati per incentivare quanto più possibile l’uso dei mezzi pubblici di trasporto a beneficio dell’ambiente, del traffico e della mobilità eco-sostenibile.
Come Funziona?
A Firenze
I viaggiatori di Italo in partenza da Firenze o in arrivo a Firenze possono sfruttare il biglietto ferroviario per 24 ore (dall’orario di arrivo, e 24 ore prima della partenza) per girare in città con i mezzi pubblici sulla rete servita dai mezzi Ataf e su T1. E’ sufficiente mostrare il biglietto di Italo e avere in tasca un documento di identità. L’orario viene calcolato dall’arrivo in città del treno o, per chi ne usufruisce prima, dalla partenza del treno.
A Napoli
I viaggiatori in possesso di biglietto Italo potranno utilizzare il trasporto urbano per i 60 minuti precedenti la partenza con Italo da Napoli e per i 60 minuti seguenti l’arrivo del treno a Napoli. Sarà sufficiente mostrare, in caso di richiesta, il biglietto ferroviario e avere un documento di identità. L’accordo, che parte il 1° luglio, avrà una durata sperimentale di sei mesi, per poter poi essere consolidato negli anni successivi.
Trenitalia con Amadeus sul mercato globale
Trenitalia entra in Amadeus, anzi di più: il vettore è il partner di lancio della nuova piattaforma FlyByRail di Amadeus, pronta dalla fine dell’estate, dove le agenzie potranno confrontare orari e tariffe del volo tra due città con quelli del treno sulla stessa tratta e poi bigliettare ticketless, anche integrando volo e treno in un unico viaggio. E potranno farlo tutte le agenzie utenti di Amadeus nel mondo.
A Roma hanno presentato l’operazione per Trenitalia l’ad Vincenzo Soprano; Gianfranco Battisti, direttore divisione passeggeri e AV nazionale e internazionale; Paolo Locatelli, responsabile vendite divisione passeggeri. Per Amadeus con Fabio Maria Lazzerini, ad e direttore generale Italia, è venuto a Roma Paco Pérez-Lozao, senior vice president new businesses. Con lui tutta la squadra impegnata nell’operazione Trenitalia, guidata da Thomas Drexel, head of Amadeus Rail.
Vantaggi per tutti
L’innovazione, si è detto a Roma, porterà vantaggi a tutti: al vettore che diviene accessibile dal mercato globale, aprendosi all’intermodalità e alla più ampia multicanalità, e così si piazza nel centro del sistema in evoluzione accelerata. Vantaggi per il gds, che integra per primo un prodotto assolutamente strategico, collaudando il sistema con Trenitalia. E vantaggi per le agenzie di viaggi, che potranno fornire al cliente un servizio di massima efficienza, prenotando in una sola videata treno e/o aereo, in un unico flusso di lavoro semplificato. E infine al cliente che, come hanno insistito i partner, è al centro di tutto, e potrà raggiungere il prodotto Trenitalia da innumerevoli canali, la gran parte intermediati, oltre che dal mobile. Così ora Amadeus Total Rail contiene tutte le soluzioni per servire anzitutto le agenzie utenti e i tour operator, ma anche il corporate, le olta e la vendita diretta. Trenitalia sarà ovunque, su milioni di videate e cellulari nel mondo
Massima diffusione, «e ci preme l’incoming»
«Il gds – ha detto Soprano – ci assicura la massima diffusione possibile»: che vuol dire nei 91.000 punti vendita in 200 Paesi del mondo alimentati da Amadeus, ormai probabilmente leader globale tra i gds con una quota di mercato del 37% in segmenti, e sicuramente leader in Europa con il 60%. E verosimilmente Amadeus aggiungerà altre agenzie alle 5.500 contrattualizzate da Trenitalia. «Quel che ci preme è il turismo incoming – ha sottolineato Battisti – sono 50 milioni di arrivi l’anno. Anzitutto l’Europa, dove Francia, Germania e Gran Bretagna valgono i due terzi del nostro mercato internazionale. Ma subito dopo guardiamo alle economie emergenti».
Il prodotto di punta naturalmente è l’Alta Velocità, che nel 2011 in Italia ha avuto oltre 25 milioni di passeggeri, su 1.000 dei 5.600 chilometri di linee AV europee. Un sistema che entro il 2020 – dice uno studio di Amadeus – sarà il mezzo più utilizzato da leisure e business travel in Europa, con 330 milioni di passeggeri l’anno in più. Progresso accelerato dallo sviluppo della rete – 3.500 chilometri in costruzione e altri 8.500 progettati – e dalla liberalizzazione in corso in Europa. E soprattutto dalla tecnologia che ora consente di produrre intermodalità, presto fino al door to door.
Con l’aereo non solo concorrenza
«Le compagnie ferroviarie – ha spiegato Paco Pérez-Lozao – da sempre si sono distribuite solo sul loro mercato locale. Ora invece un’unica interfaccia standard consentirà a distributori e clienti di tutto il mondo di integrare il prodotto Trenitalia con altri mezzi di trasporto, un processo nel quale il treno secondo i casi compete o coopera con l’aereo. E Trenitalia è il primo vettore ferroviario nel mondo a fare questo salto».
Sul rail niente incentivi
«All’inizio la ricerca si effettuerà in base all’orario – ha spiegato Locatelli – poi arriverà anche quella per prezzo, e le agenzie potranno pagare con carta. Per quelle contrattualizzate il nuovo contratto già prevede la possibilità di emissione da gds». E Pérez Lozano ha accennato alla nuova “virtual credit card”, «perché anche sui pagamenti lavoriamo per facilitare tutto il lavoro all’estremo». Ma sul treno niente incentivi al trade, qui non vale il modello del trasporto aereo.
Centralità dell’operatore professionale
«In tutto questo lavoriamo per mantenere la centralità dell’operatore turistico professionale – ha aggiunto Lazzerini – la nostra tecnologia serve per non fargli mai perdere tempo, e consentirgli di offrire il meglio a ogni cliente. Poi bisogna sostenere la migrazione italiana verso l’e-commerce, ma senza sottovalutare l’importanza di certi vecchi strumenti. Perché è chiaro che vincerà, anche ora, chi saprà scegliere sempre il canale giusto per ogni cliente. Tenendo presente che il turismo è prezioso anche perché è il solo prodotto che è davvero impossibile delocalizzare».
Una soluzione per ogni segmento
La soluzione di Amadeus per Trenitalia fornisce al vettore gli strumenti per distribuire orari, inventory e tariffe: alle agenzie di viaggi (all’inizio sulla Selling Platform e in seguito anche sul Booking Portal) al Corporate e ai web services. Così il treno italiano entra anche nelle olta, nei motori di ricerca specializzati e nei metasearch che confrontano servizi e tariffe. Non si è parlato di investimenti in cifre, se non dei due miliardi di euro investiti da Amadeus in ricerca e sviluppo a partire dal 2004: «Ma il treno è uno dei pilastri strategici nella nostra visione del mercato, e di un futuro prossimo in cui le imprese sempre più dovranno acquistare servizi IT da fornitori terzi, piuttosto che dotarsene all’interno con investimenti in capitali non più sostenibili». Così Amadeus Rail già prenota un centinaio di vettori ferroviari nel mondo, che negli ultimi tre anni hanno prodotto 103 milioni di prenotazioni. E nei prossimi 10 il gds conta di dedicare 1.700 Man Years (addetti per numero di anni) allo sviluppo del segmento, con oltre 200 specialisti in sei centri di competenza.
Volotea prenotabile sui gds: adv strategiche per il vettore
Volotea approda sui gds. Il primo passo compiuto in questa direzione è stato l’ingresso in Amadeus e dallo scorso 28 giugno in Galileo
La low cost che ha base a Venezia e opera voli in Europa ha, infatti, confermato il suo ingresso nei sistema di prenotazione, pianificando l’adesione a breve anche in Worldspan.
“La presenza sui gds è per noi assolutamente strategica – afferma Valeria Rebasti, commercial country manager di Volotea per l’Italia -. Crediamo che ci sia ampio spazio di collaborazione tra il settore dei vettori low-cost e le agenzia di viaggi: si tratta, infatti, di canali diversi che rispondono ad esigenze di pubblici diversi”.
Le tariffe Volotea acquistabili dalle agenzie includono il costo di un bagaglio in stiva con una franchigia fino a 20Kg, oltre un bagaglio a mano (più borsetta o pc), e di avere già il posto assegnato. Sarà possibile concludere le transazioni in contanti attraverso liquidazione Bsp, con carta di credito (senza fee aggiuntivo) o con carta di debito Visa e Mastercard.
Per rispondere alle esigenze delle agenzie di viaggi che non si appoggiano ai sistemi gds, Volotea ha lanciato anche una specifica sezione sul proprio sito www.agenzie.volotea.com. Le adv possono registrarsi per ottenere username e password ed acquistare le tratte Volotea. Il pagamento sul sito può essere effettuato esclusivamente con carta di credito.
Terremoto in Emilia: sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i Comuni individuati in un Decreto ministeriale
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 30 settembre 2012, per le persone fisiche, anche nella qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la propria residenza o la propria sede operativa nel territorio dei Comuni nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo colpiti dal terremoto.
Non verranno rimborsate le somme già versate.
La sospensione, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 1 del Decreto ministeriale, vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno la propria sede legale o la propria sede operativa nei territori in questione.
E’ stato stabilito, per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, che la sospensione sarà subordinata alla richiesta da parte del contribuente, il quale dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale. A tale fine, sarà l’Autorità comunale interessata a trasmettere copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, nei successivi venti giorni.
I Comuni per i quali opera la sospensione sono stati specificamente individuati in un elenco allegato al Decreto.
E’ stato, però, anche precisato che con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri Comuni colpiti dal terremoto (ed in particolare dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012), per i quali potrà operare la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.
Nuovo regime fiscale di vantaggio: ecco i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17 del 30 maggio 2012, ha fornito numerosi chiarimenti in merito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, introdotto dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Il nuovo regime fiscale ha assorbito l’ex regime dei minimi. Rispetto ad esso, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, presenta rilevanti caratteri di novità relativamente ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità ed alla misura dell’imposta sostitutiva dovuta.
In primo luogo, l’Agenzia ha riconosciuto espressamente che resta valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’articolo 13 della Legge n. 388 del 2000 (cosiddetto “forfettino”).
Il regime fiscale di vantaggio può essere applicato per il periodo d’imposta nel quale l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Però, coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo d’imposta del compimento dei 35 anni.
Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si deve intendere lo svolgimento effettivo e l’inizio effettivo della stessa e non la sola apertura della partita Iva.
Coloro che fuoriescono, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, dal regime, non possono più avvalersene per gli eventuali periodi residui, anche se tornano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. E’ richiesta, infatti, la continuità nell’applicazione del regime fiscale.
Il nuovo regime fiscale è destinato esclusivamente a coloro che iniziano una nuova attività o che l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto l’ex regime dei contribuenti minimi, ossia dal 1° gennaio 2008.
Si ricorda che il contribuente, per poter beneficiare del nuovo regime fiscale, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre, l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni. Infine, qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30.000 Euro.
Riguardo al requisito dell’assenza di prosecuzione di altra attività precedentemente svolta nella forma di lavoro dipendente o autonomo, la verifica deve essere effettuata, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, caso per caso con riguardo al contesto generale nel quale la nuova attività è esercitata.
Si può dire che vi è una mera prosecuzione, quando l’attività intrapresa presenta il carattere della novità soltanto sotto l’aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio, nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.
Di particolare importanza il seguente chiarimento: non preclude l’applicazione del nuovo regime lo svolgimento di forme di lavoro precario, come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato, che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. In particolare, la condizione di marginalità sussiste tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività.
L’accesso al regime non è consentito qualora si voglia avviare un’attività nello stesso ambito professionale e rivolta allo stesso mercato di riferimento. Nell’esempio riportato nella Circolare, è esclusa la possibilità di beneficiare del nuovo regime al medico dipendente specializzato in ortopedia che voglia avviare un’attività di medico libero professionista in un’altra branca della medicina, ma rivolgendosi allo stesso bacino d’utenza, considerando come pazienti anche coloro che in precedenza curava nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente.
Il requisito suddetto non è comunque richiesto qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Non impedisce l’accesso al regime, la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali.
Riguardo al periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’arte o di una professione, periodo che non viene considerato nella verifica della sussistenza o meno del requisito in questione, ad esso devono essere assimilate tutte le attività il cui svolgimento è previsto obbligatoriamente da specifiche disposizioni normative al fine di poter operare in un determinato settore (ad esempio, la pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato).
Il praticante avvocato che apre la partita Iva può accedere al nuovo regime già al momento dell’apertura della partita Iva, e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. Deve, infatti, essere considerato come rilevante il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante.
I nuovi requisiti previsti per il regime fiscale di vantaggio, inoltre, si vanno ad aggiungere a quelli già previsti per l’applicazione dell’ex regime dei contribuenti minimi:
conseguire ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 Euro;
non effettuare cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali;
non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori coordinati e continuativi;
non erogare somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 Euro.
Possono accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio anche coloro che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, negli anni precedenti al 2012 hanno optato per il regime delle nuove attività produttive o per il regime ordinario di determinazione dell’imposta (per il quale, però, sussiste l’obbligo di permanenza per un triennio). Il regime potrà, quindi, essere applicato per i periodi d’imposta che residuano al completamento del quinquennio, o fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, se successivo.
Riguardo agli adempimenti per accedere al nuovo regime, i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del regime fiscale in questione, devono comunicare la scelta del regime medesimo nella dichiarazione di inizio attività (barrare la casella apposita del modello AA9/11).
L’Agenzia ha precisato che coloro che hanno iniziato l’attività del 2012 senza effettuare la comunicazione relativa alla scelta del nuovo regime, al momento dell’apertura della partita Iva, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione della Circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.
Inoltre, qualora sia stata emessa fattura con addebito d’imposta a carico del cessionario o del committente, questo comportamento non è considerato come comportamento concludente ai fini dell’opzione per il regime ordinario. Coloro che desiderano optare per il nuovo regime potranno, quindi, entro 60 giorni dall’emanazione della Circolare o entro la prima liquidazione Iva successiva, se scade dopo il termine suddetto, ancora rettificare i documenti emessi con addebito dell’imposta. Il cedente o il prestatore potrà emettere nota di variazione per correggere gli errori commessi in fattura ed il cessionario o il committente che abbia registrato la fattura dovrà registrare anche la nota di variazione e avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore.
Coloro che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 ed intendono optare per il nuovo regime fiscale:
se fino al 31 dicembre 2011 hanno applicato il regime dei contribuenti minimi, non dovranno effettuare alcuna comunicazione per accedere al regime di vantaggio (transito naturale nel nuovo regime), anche se possono ugualmente presentare il modello AA9.
se fino al 31 dicembre 2011 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (regime del “forfettino”), dovranno revocare l’opzione effettuata a suo tempo, presentando la dichiarazione di variazione dati e barrando, in particolare, la casella R presente sul modello AA9. Questi contribuenti non sono tenuti
ad effettuare un’apposita comunicazione riguardo all’adesione al nuovo regime, ma possono comunque comunicarla contestualmente alla revoca del precedente regime, con il medesimo modello. Se viene comunicata l’adesione al nuovo regime senza che venga espressamente revocato il precedente regime, la revoca opera comunque automaticamente.
se in precedenza era stato scelto il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria in tale regime, i contribuenti devono revocare il regime precedente presentando, insieme alla dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2012 ed entro lo stesso termine, il quadro VO della dichiarazione Iva. Questi contribuenti, pur non essendo obbligati, possono comunque presentare la dichiarazione di variazione dati per comunicare l’adesione al nuovo regime fiscale.
Ulteriori indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla disapplicazione o all’uscita dal nuovo regime fiscale.
Riguardo alle caratteristiche del regime in questione, nella Circolare viene ricordato che il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti assoggettati a tale regime si calcola imputando le spese, i ricavi ed i compensi al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, ossia considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso e di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Al reddito, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello delle spese sostenute, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5 %.
I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Se un contribuente, nel 2011, era soggetto all’ex regime dei minimi ed ha emesso una fattura con l’indicazione della ritenuta d’acconto (non operava, infatti, l’esonero dalla ritenuta d’acconto), ma il corrispettivo deve essere percepito nel corso del 2012 ed il contribuente ha scelto di avvalersi del nuovo regime fiscale, potrà rettificare la fattura emessa.
Inoltre, i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime sono esonerati dall’obbligo di:
liquidazione e versamento dell’Iva;
tenuta, registrazione e conservazione dei documenti;
comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini Iva;
versamento e dichiarazione dell’Irap;
compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri;
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva nell’ambito dello spesometro;
comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (operazioni “black list”).
I contribuenti che aderiscono al nuovo regime fiscale di vantaggio, invece, sono soggetti agli obblighi di:
numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
certificazione dei corrispettivi;
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate dell’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie al fine di essere inclusi nell’archivio VIES;
integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
presentazione agli Uffici doganali degli elenchi intrastat.
Inoltre, nella Circolare sono ricordati alcuni aspetti dell’ex regime dei minimi che ancora valgono per il nuovo regime fiscale, come il divieto di rivalsa e di detrazione dell’Iva sugli acquisti.
Infine, sono riportate alcune questioni particolari relative ai requisiti di accesso e di permanenza nel nuovo regime fiscale di vantaggio.
Approvate in Consiglio dei Ministri diverse misure per lo sviluppo: credito d’imposta per le nuove assunzioni, innalzamento della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, Iva per le abitazioni vendute dai costruttori
Nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 sono state approvate una serie di misure in favore della crescita del Paese. Si tratta del cosiddetto “pacchetto Sviluppo”.
Tra le numerose misure approvate, mettiamo in evidenza:
- Un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.
- Estensione del finanziamento agevolato previsto dal fondo in favore della green economy a soggetti pubblici e privati che operano in altri quattro settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni ed installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario.
Il finanziamento ai progetti di investimento sarà vincolato alla creazione di nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato.
- Innalzamento al 50 % (ora prevista al 36 %), fino al 30 giugno 2013, della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione edilizia, fino ad un importo di 96 mila Euro (ora previsto fino a 48 mila Euro).
Consentita, inoltre, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta del 50 % per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica. Rimane valida, invece, la detrazione del 55 % fino al 31 dicembre 2012.
- Con riferimento alle cessioni ed alle locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori, queste saranno sempre assoggettate ad Iva, senza previsione di alcun termine temporale. Fino ad ora, tali operazioni erano esenti da Iva qualora venissero effettuate una volta decorso il termine di cinque anni dalla costruzione delle abitazioni, con conseguente impossibilità per le imprese di costruzioni di portare a compensazione l’Iva pagata per la realizzazione delle opere, nel caso nel quale venissero vendute o locate dopo il termine di cinque anni.
- E’ prevista l’introduzione di una nuova disciplina per la Srl semplificata anche nel caso in cui i soci della società siano d’età superiore ai 35 anni.
23 giugno 2012
L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata
Nella Circolare n. 25 del 19 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti posti dalla stampa specializzata.
Tra le risposte inserite nella Circolare, mettiamo in evidenza:
- In materia di detrazione del 36 % per le ristrutturazioni edilizie. E’ confermato che i contribuenti debbano continuare a conservare ed a esibire, su richiesta degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, le ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta. Il controllo delle ricevute dell’Ici verrà effettuato soltanto nel caso in cui vi sia coincidenza tra il soggetto che usufruisce della detrazione ed il soggetto tenuto al versamento dell’imposta.
Inoltre, dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 148 del 2011), in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi che godono dell’agevolazione, in presenza di un espresso accordo tra le parti, la detrazione può essere mantenuta in favore del venditore. In mancanza di accordo, la detrazione è trasferita all’acquirente. Tali regole valgono in tutti i casi di cessione, anche a titolo gratuito.
- In materia di Iva. Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito Iva presentando una dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ed indicando il credito in questione come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione.
In caso di acquisto di importo Iva superiore ai 3.000 Euro effettuato da privati consumatori e pagato con carta di credito, per il quale sia stata emessa fattura, ai fini dello spesometro, l’operazione deve essere comunicata dall’operatore finanziario che ha emesso la carta di credito o di debito utilizzata per la transazione. In questo caso la soglia di riferimento per l’operatore finanziario è di 3.600 Euro.
- In materia di studi di settore. Le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011 hanno una portata generale e si applicano a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.
- In materia di nuovo regime fiscale di vantaggio introdotto con il Decreto Legge n. 98 del 2011. Per l’applicazione del regime in questione è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Tale limite deve riferirsi al periodo di effettivo svolgimento dell’attività precedente e non al periodo d’imposta.
- In materia di redditi d’impresa. La concessione in godimento dell’autovettura ad un amministratore, nonché socio dell’impresa, che sia anche dipendente della società, configura un fringe benefit, e, pertanto, non rientra nel campo di applicazione della nuova disciplina dei beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari. La concessione di tale bene resta assoggettata alla specifica disciplina fiscale ad essa applicabile (articolo 51 del TUIR). La nuova disciplina, infatti, trova applicazione soltanto nei casi in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non preveda specifiche norme che limitino la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento, in capo al concedente.
I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci devono essere comunicati, integralmente, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci. La comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti suddetti deve riguardare quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011 e, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, quelli realizzati in precedenti periodi d’imposta, ma ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
30 giugno 2012
Pubblicato il Decreto crescita: entrano in vigore tutte le nuove misure
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cosiddetto Decreto crescita), denominato “Misure urgenti per la crescita del Paese”
Tra le diverse misure previste nel provvedimento, entrate in vigore nella medesima data del 26 giugno, ricordiamo, in materia fiscale:
- all’articolo 9, è previsto il ripristino dell’Iva per le cessioni e le locazioni delle nuove costruzioni. La disciplina prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972 è stata, infatti, modificata. Come disposto dall’articolo 10, primo comma, del Decreto in questione, sono esenti da Iva le locazioni e gli affitti, le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni ed aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati ed affittati.
Sono, invece, soggette ad imposizione (ed è questa la parte che qui più interessa) le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi fabbricati o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (articolo 10, primo comma, n. 8).
Sono, altresì, esenti dall’Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, ma sono escluse (e quindi soggette ad imposizione) quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione suddetti, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, o quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (articolo 10, primo comma, n. 8-bis).
Sono, infine, esenti dall’Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Da questo discorso sono, però, escluse (e quindi soggette ad imposizione) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi fabbricati o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione suddetti, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (articolo 10, primo comma, n. 8-ter). Nella versione precedente di tale disposizione erano previste altre due ipotesi di imponibilità ai fini Iva delle cessioni e delle locazioni degli immobili strumentali: quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 % e quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Tali ipotesi di imponibilità sono state eliminate nella versione attuale della disposizione. E’ comunque riconosciuta la possibilità al cedente di manifestare espressamente nell’atto di cessione l’opzione per l’imposizione.
- all’articolo 11, è previsto che la detrazione d’imposta, per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del Decreto (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia aumentata al 50 % (prima era del 36 %), per spese di ammontare complessivo non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare (il limite ordinario era prima fissato a 48.000 Euro).
Inoltre, quanto agli interventi di efficientamento energetico, è prevista, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, una detrazione del 50 % (questi interventi sarebbero dovuti rientrare nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e, quindi, avrebbero dovuto beneficiare della detrazione del 36 %). Le spese per gli interventi di risparmio energetico effettuate fino al 31 dicembre di quest’anno continuano, invece, a beneficiare della detrazione del 55 %. Restano fermi i valori massimi delle spese detraibili.
- all’articolo 24, è previsto un contributo tramite credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35 %, con un limite massimo pari a 200.000 Euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia, e di personale in possesso della laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell’Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- all’articolo 57, sono previste delle misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy.