SAREMO NELLA TUA CITTA'
La legge n. 129/2004 stabilisce che affiliati e affilianti devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e comunicare
tempestivamente alla controparte ogni informazione necessaria o che viene richiesta.
In particolare, il contratto di franchising deve:
Il contratto di franchising può:
Un aspetto importante è l’obbligo del franchisor di consegnare all’affiliato 30 giorni prima della sottoscrizione copia del contratto e alcuni allegati con i principali dati: ragione e capitale sociale, marchi utilizzati nel sistema, lista degli affiliati e dei punti vendita diretti, la variazione annuale delle affiliazioni e l’ubicazione, descrizione eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali subiti e, a richiesta, il bilancio degli ultimi tre anni.
Da parte sua, l’affiliato non può trasferire la sede indicata nel contratto senza il consenso dell’affiliante e anche dopo lo scioglimento del contratto si impegna a osservare la massima riservatezza sull’attività oggetto di affiliazione commerciale.
La legge n. 129/2004 stabilisce regole certe per la diffusione del contratto in franchising e stabilisce quali elementi essenziali la corretta comunicazione tra affiliante e affiliato, la veridicità delle informazioni fornite, la puntuale specifica scritta delle condizioni contrattuali e la definizione del know-how.